Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 5 marzo 1953
23 gennaio 1954, n. 65
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dalla Assemblea regionale il 29 gennaio 1953, concernente: «
Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali; conferma in
carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-63; meccanizzazione
dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle
esattorie condotte in delegazione governativa e in gestione provvisoria
Presidente: PERASSI; Estensore: BRACCI; P.
M.: EULA - Commissario Stato (Avv. STATO CALENDA) - Regione Siciliana (Avv. ORLANDO
CASCIO).
(omissis)
RITENUTO IN FATTO
La legge nazionale 13 giugno 1952, n. 693,
dett norme circa la proroga dei contratti di appalto esattoriali, la conferma
in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e la meccanizzazione dei ruoli esattoriali.
Su questa stessa materia l'Assemblea
regionale siciliana il 29 gennaio 1953 adott una legge, costituita da 24
articoli, che in parte riproducono le norme della legge nazionale, in parte
introducono variazioni e modifiche e in parte contengono una disciplina
transitoria che non esiste nella legge nazionale.
Questa legge regionale 29 gennaio 1953
stata impugnata per illegittimit costituzionale dal Commissario dello Stato
con ricorso 5 febbraio 1953.
Il Commissario dello Stato ha sostenuto
lillegittimit costituzionale di vari articoli e precisamente:
1) L'art. 1, che estende all'Assessore per
le finanze la facolt di esclusione dai conferimenti delle esattorie che,
invece, secondo il ricorrente, dovrebbe essere riservata al Ministero delle
finanze perch le esclusioni sono efficaci in tutto il territorio nazionale;
2) L'art. 4, comma 1, che estende
all'Assessore per le finanze il potere di decidere sulle richieste dell'aumento
dell'aggio esattoriale, sentita la commissione di cui al R.D.L. 2 giugno 1946,
n. 587, esistente presso il Ministero delle finanze, il che, secondo il ricorrente,
costituirebbe «una ibrida forma di subordinazione di questa commissione
centrale ad un organo regionale;
3) inoltre, questo art. 4, comma 2,
consente un aumento massimo dell'aggio contrattuale fino al 60% dell'aggio in
corso e addirittura fino all'8,50%,senza tenere conto della percentuale
suddetta, quando l'insufficiente incremento dei carichi e l'aumentata
difficolt della riscossione lo giustifichino. Tale norma regionale non sarebbe
giustificata da alcun motivo di interesse regionale e violerebbe l'interesse
generale al quale si informa la legge nazionale, che fissa invece al 40% il
limite massimo dell'aggio esattoriale;
4) l'art. 6 che attribuisce all'Assessore
per le finanze il potere di conferma dei ricevitori provinciali, che invece
dovrebbero essere sottratti al controllo dello Stato data la natura statale
delle loro funzioni contabili;
5) l'art.
6) gli artt.
7) l'art. 20 che violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale, secondo il quale gli esattori delle imposte non sarebbero equiparabili ai gestori provvisori di cui all'art. 22 della L. n. 942 del 1939;
8) ed infine, gli artt. 21, 22, 23 che ripristinerebbero
in Sicilia il sistema dell'integrazione dei bilanci esattoriali che non ha pi
riscontro nella legislazione statale e che, quindi, sarebbe incostituzionale,.
tenuto conto dei limiti della legislazione regionale in materia tributaria.
Questi motivi, esposti nel ricorso,
venivano successivamente illustrati dall'Avvocatura dello Stato con memoria 2
marzo 1953.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 1953, i
difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi.
Il Procuratore generale chiedeva
l'accoglimento del ricorso limitatamente agli artt. 6, comma 2, 9 e 10 della
legge regionale impugnata.
RITENUTO IN DIRITTO
pacifico, secondo la giurisprudenza di quest'Alta Corte, che alla Regione spetti la legislazione in materia di riscossione dei tributi, funzione che riconosciuta propria degli organi della Regione anche dall'art. 37 dello Statuto.
La legislazione regionale in questa materia, o che la si consideri retta dall'art. 36 dello Statuto in quanto la riscossione connessa col potere di « deliberare tributi, riconosciuto alla Regione, o che sia riferita invece all'art. 17, lettera i) (materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale), limitata dai principi generali che sono propri dell'ordinamento giuridico nazionale e delle leggi tributarie statali nella materia particolare.
Considerate rispetto a questi limiti, non sembrano fondate le censure di illegittimit costituzionale che il Commissario dello Stato ha mosso contro vari articoli della legge regionale 29 gennaio 1953.
Quanto all'art. 3, comma 1, della legge
regionale 29 gennaio 1953 ovvio che il decreto dell'Assessore per le finanze
che escluda un esattore dal conferimento delle esattorie ai sensi dell'art. 5
della L. 16 giugno 1939, n. 942, pu avere efficacia soltanto nell'ambito
della Regione perch trattasi di funzioni che l'Assessorato alle finanze
esercita ai limitati fini della riscossione dei tributi in Sicilia, cio in un
ambito di competenza territoriale nettamente delimitato. Del resto ci risulta ben chiaro dalla stessa norma impugnata, che fa
espresso riferimento sia al decreto di esclusione emanato dal Ministro per le
finanze, sia al decreto assessoriale con evidente riferimento all'efficacia
nazionale del primo - compresa
Quanto al rilievo relativo all'art. 4, comma 1, non configurabile un profilo d'illegittimit costituzionale della norma regionale per il fatto che nel procedimento di formazione della volont dell'organo regionale sia previsto, nei limiti della competenza determinata dalla legge statale, la consultazione della commissione statale istituita dalla legge stessa. Questa una saggia mitigazione dell'autonomia regionale in materia di riscossione di imposte, di cui l'amministrazione dello Stato avrebbe dovuto, se mai, compiacersi.
Neppure appare fondata la censura che colpisce il 2 e il 3 comma
dell'art.
N maggior fondamento pu essere
riconosciuto all'impugnazione contro l'art. 6, comma 2, che attribuisce
all'Assessore per le finanze anche il potere di confermare i ricevitori
provinciali. Il comma identico a quello dell'art. 6 della legge statale 13
giugno 1952, n. 693, con l'unica variante che si legge «Assessore per le
finanze l dove nell' altra si legge « Ministro per le finanze . Ora, a
parte il principio generalmente riconosciuto che ai ricevitori provinciali si
applicano le disposizioni che valgono per gli esattori, non vi dubbio,
ammesso che i tributi riscossi in Sicilia spettano alla Regione, ad eccezione
delle imposte di produzione e dei monopoli ed ammesso che l'attivit di riscossione
spetta al pari alla Regione, che l'organo di riscossione di pi rilevante
interesse regionale appunto il ricevitore provinciale. Questi, infatti,
riceve l'ammontare delle imposte dagli esattori, ma deve versare l'ammontare
dei ruoli esecutivi alla tesoreria regionale con l'obbligo del non riscosso
per il riscosso, cio il diretto obbligato verso
Quanto all'inclusione nella legge
regionale (art. 9) dell'inadempienza dell'esattore agli accordi pi favorevoli
aziendalmente stipulati quale causa della decadenza dell'esattore stesso,
occorre rilevare che se questa ipotesi non espressamente preveduta dall'art.
9 della legge statale n. 693 del 1952 che considera soltanto l'inadempimento
agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, l'art. 21 della legge
statale 16 giugno 1939, nn. 942, che fondamentale in materia, sancisce
tuttavia la decadenza degli esattori per «le continuate irregolarit nella
gestione delle esattorie . Perci, in una situazione ambientale nella quale
non facile assicurare il regolare funzionamento delle esattorie, stante lo
scarso profitto che ne trae l'esattore, sembra del tutto verosimile l'interesse
regionale ad organizzare il servizio con le maggiori garanzie possibili di stabilit
del personale. E poich la violazione degli accordi aziendali certamente una
«irregolarit nella gestione delle esattorie molto simile alla violazione
degli accordi collettivi, specialmente in mancanza della disciplina sindacale
che dovr attuare l'art. 29 della Costituzione, non da dubitarsi della
legittimit costituzionale della legge siciliana che equipara le violazioni
degli accordi aziendali alle violazioni dei contratti collettivi.
Le censure che investono la materia della meccanizzazione dei ruoli (artt. 10 a 19), cadono necessariamente quando si riconosca, come ormai pacifico secondo la giurisprudenza di questa Alta Corte, che la riscossione delle imposte di spettanza della Regione compete agli organi di riscossione della Regione stessa (art. 37 Statuto; art. 2 D. L. 12 aprile 1948, n. 507); evidente che sono di competenza della Regione anche i problemi tecnici relativi a questa materia compreso quello della meccanizzazione dei ruoli. D'altra parte, quantunque si tratti di un profilo che esula dalla competenza dell'Alta Corte, sembrano ingiustificate le preoccupazioni dell'amministrazione dello Stato, a proposito della esigenza d'uniformit nazionale della disciplina in materia, perch la legge regionale ha affidato la meccanizzazione dei ruoli proprio a quel consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori che previsto dall'art. 12 la della L. 13 giugno 1952, n. 693, e che deve essere costituito con decreto del Presidente della Repubblica.
Infine, sul punto (art. 20) degli esattori che abbiano chiesto la rescissione del contratto esattoriale e che abbiano continuato a gestire le esattorie disdettate ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 16 giugno 1939; n. 942, equiparate ai gestori provvisori ai sensi dell'art. 22 della stessa legge; sul punto (artt. 21, 22 e 23) del rimborso ai delegati governativi ed ai gestori provvisori delle spese effettivamente sostenute, non sembra che le norme regionali contengano alcuna violazione dei principi posti dalle leggi statali. Si tratta infatti del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute « e che risultino strettamente indispensabili ai fini della gestione e che non siano coperte dall'aggio riscosso , il che rapporto assai diverso dall' integrazione d'aggio agli esattori, sistema che del resto non senza precedente nella legislazione statale e regionale quantunque ormai giustamente abolito.
P. Q. M.
rigetta il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge regionale 29 gennaio 1953, concernente «Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti d'appalto esattoriali; conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963: meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa e in gestione provvisoria .